Fallo di gioco e Corte di Cassazione
Il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 19473 depositata il 23 maggio 2005 è il seguente:
In ambito sportivo tutte le volte in cui l'atleta violi una regola del gioco deliberatamente piegandola al conseguimento del risultato, con cieca indifferenza per l’altrui integrità fisica o, addirittura, con volontaria accettazione del rischio di pregiudicarla, allora, in caso di lesioni personali, si entra nell’area del penalmente rilevante, con la duplice prospettiva del dolo o della colpa.
La Suprema Corte ha precisato che il dolo ricorre quando la circostanza di gioco è solo l’occasione dell’azione volta a cagionare lesioni, sorretta dalla volontà di compiere un atto di violenza fisica (per ragioni estranee alla gara o per pregressi risentimenti personali o per ragioni di rivalsa, ritorsione o reazione a falli precedentemente subiti, in una logica dunque punitiva o da contrappasso); mentre il fatto avrà natura colposa quando la violazione delle regole avvenga nel corso di un’ordinaria situazione di gioco, in quanto la violazione consapevole è finalizzata non ad arrecare pregiudizi fisici all’avversario, ma al conseguimento in forma illecita, e dunque antisportiva di un determinato obiettivo agonistico, salva, ovviamente, la verifica in concreto che lo svolgimento di un’azione di gioco non sia stato altro che mero pretesto per arrecare, volontariamente, danni all’avversario.
(Altalex, 31 maggio 2005)
Si evince quindi che, in uno stato di diritto, il calcio può e deve essere inteso solo come attività sportiva, ricreativa, educativa e non come “sfogo sociale” ove ogni azione violenta che cagiona danno alla salute altrui è consentita poiché facente parte dell’iter agonistico del gioco stesso.
La sentenza n. 19473 depositata il 23 maggio 2005 ha restituito, rafforzato nella pratica, le finalità di crescita umana insite nello sport.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
SENTENZA 20 gennaio-23 maggio 2005, n. 19473
(Presidente Calabrese – estensore Bruno)
Svolgimento del processo
Con sentenza del 27 settembre 1999, il tribunale di Venezia dichiarava F. Davide colpevole del reato di lesioni volontarie aggravate, ai sensi dell’articolo 582, 583, comma 2, n. 3, Cp (per avere cagionato a D. Andrea, colpendolo violentemente con una gomitata all’addome, nel corso di una partita di calcio, una lesione gravissima dalla quale derivava la perdita dell’uso dell’organo della milza) e - con la concessione delle attenuanti generiche, prevalenti sulla contestata aggravante - lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione, nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, da determinarsi in separata sede, con provvisionale liquidata in lire 20.515.600, oltre consequenziali statuizioni di legge.
La vicenda processuale riguardava un episodio accaduto il 3 marzo 1995 durante un incontro di calcio del campionato “Eccellenza” tra le squadre Nuova Salzano e Jesolo 91. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il D., portiere dello Jesolo, aveva respinto, in elevazione, il pallone e subito dopo, in fase di ricaduta, era stato colpito dal F., giocatore avversario, con una gomitata all’addome. Immediatamente soccorso, lo stesso D. era stato trasportato all’Ospedale di Mirano dove, otto giorni dopo, aveva subito la splenectomia e la saturazione di una perforazione intestinale.
Pronunciando sul gravame proposto dal difensore dell’imputato, la Corte d’appello di Venezia riformava, in parte, l’appellata decisione, dichiarando non doversi procedere nei confronti del F. perché il reato ascrittogli era estinto per intervenuta prescrizione. Confermava le disposizioni relative all’azione civile, con ulteriori statuizioni di legge.
Avverso l’anzidetta pronuncia lo stesso difensore e l’imputato personalmente propongono ora distinti ricorsi per cassazione, deducendo le ragioni di censura in parte motiva indicate.
Motivi della decisione
1.- Il primo motivo di ricorso proposto dal difensore denuncia mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla dinamica della vicenda, ricostruita sulla base di deposizioni testimoniali contrastanti e senza dar conto, peraltro, dei molteplici rilievi mossi nell’atto di appello.
Il secondo motivo denuncia violazione dell’articolo 606 lett. e) del codice di rito, nonché mancanza e, comunque, manifesta illogicità della motivazione in ordine a quella stessa dinamica, in palese contrasto con univoche risultanze testimoniali.
Il terzo motivo denuncia identica violazione dell’articolo 606 lett. e) del codice di rito con riferimento alla ritenuta volontarietà della duplice lesione della milza e dell’intestino, nonostante le precise affermazioni del dr. Dall’Olivo, il chirurgo che aveva operato la parte offesa.
Il quarto motivo eccepisce la violazione dell’articolo 606 lett. b) ed e) del codice di rito in relazione agli articoli 50 e 51 Cp ed alle cause di giustificazione non codificate; nonché errata interpretazione ed applicazione della legge penale od illogicità della motivazione. Contesta, in particolare, la qualificazione giuridica del fatto come reato doloso, insistendo, altresì, per la richiesta di applicazione delle scriminanti di cui agli articoli 50 e 51 Cp (consenso dell’avente diritto ed esercizio di un diritto) ovvero di quelle, atipiche e non codificate, dell’esercizio dell’attività sportiva e dell’azione socialmente adeguata, sulla base, peraltro, di autorevoli insegnamenti di questo Giudice di legittimità.
Il quinto motivo denuncia violazione dell’articolo 606 lett. b) Cpp in relazione agli articoli 582, 590 Cp; errata interpretazione ed applicazione della legge penale sul gradato rilievo che, nel caso di specie, sarebbe stata, semmai, ravvisabile una fattispecie colposa, ai sensi dell’articolo 590 Cp.
Il primo motivo del ricorso proposto personalmente dall’imputato riproduce, in buona sostanza, le censure già espresse nel ricorso del difensore, sotto il profilo del difetto motivazionale, in ordine alla lettura delle risultanze testimoniali.
Il secondo motivo eccepisce inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’articolo 606, lett. b) del codice di rito, sul riflesso, fondato anche su diversi richiami giurisprudenziali di legittimità e di merito, che, nel caso di specie, sarebbe operante la scriminante del consenso dell’avente diritto nell’ambito del rischio consentito che ogni giocatore conosce ed accetta e che l’ordinamento non punisce per l’interesse pubblico sotteso alla pratica sportiva.
2. Le censure relative alla motivazione ed alla metodologia di lettura delle risultanze di causa, che sostanziano i motivi primo, secondo e terzo del ricorso proposto dal difensore ed il primo motivo del ricorso dell’imputato, valutate globalmente per identità di ratio, devono essere disattese in quanto si risolvono in censure di merito. Peraltro, la dinamica del sinistro, nelle sue particolari modalità, risulta delineata sulla base di un’argomentazione immune da incongruenze di sorta. Dal coacervo delle motivazioni della sentenza di primo e di secondo grado, che, in quanto convergenti in punto di penale responsabilità, si integrano vicendevolmente, costituendo una sola entità giuridica, risulta infatti accertato che le gravi conseguenze fisiche patite dal D. sono riconducibili alla gomitata inferta dal F., nel corso di un’azione di gioco. Il dato sostanziale, emerso pacificamente dalle risultanze processuali, al di là delle segnalate divergenze su particolari ininfluenti e marginali, depone incontrovertibilmente per l’ascrivibilità del fatto allo stesso imputato e per l’accidentalità dell’evento nell’ambito di un’ordinaria fase di gioco, non essendo emerso da alcunché che il colpo sia stato inferto deliberatamente od in un diverso contesto, vale a dire “a gioco fermo”, con lo specifico e diretto intendimento di aggredire la persona offesa.
In questa sede di legittimità risultano, allora, insindacabili la ricostruzione della dinamica dell’incidente, la determinazione dell’evento lesivo e la sua riconducibilità all’azione violenta del F.. L’esistenza di un idoneo apparato giustificativo a fondamento della versione dei fatti prescelta dal giudice del merito non lascia, dunque, spazio all’apprezzamento delle doglianze di parte, neanche sotto il profilo scientifico relativo a natura ed eziologia delle lesioni riportate dalla persona offesa, a fronte delle dichiarazioni - giustamente valorizzate - del consulente di parte civile e del chirurgo che aveva operato il D..
Le censure di parte vanno, poi, disattese nella misura in cui, sono intese alla contestazione del mancato rilievo dell’articolo 129 Cpp, a fronte della causa estintiva maturata per decorso del termine prescrizionale, ed alla richiesta di relativa applicazione in questa sede di legittimità.
E’ ius receptum, infatti, che l’articolo 129 Cpp - come, del resto, è fatto palese dal significato letterale delle locuzioni usate dalla stessa norma - postula che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice debba privilegiare la pronuncia di proscioglimento nel merito, con formula corrispondente, soltanto quando dagli atti di causa risulti evidente e, dunque, con rilievo percettivo ictu oculi che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso e che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato (cfr. Cassazione, 48527/03, rv. 228505, secondo cui la valutazione che, in proposito, deve essere compiuta dal giudice appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento; con la conseguenza che, qualora le risultanze processuali siano tali da condurre a diverse ed alternative interpretazioni, senza che risulti evidente la prova dell’estraneità dell’imputato al atto criminoso, non può essere applicata la regola di giudizio ex articolo 530, comma 2, Cpp, la quale equipara la prova incompleta, contraddittoria od insufficiente alla mancanza di prova, ma deve essere dichiarata la causa estintiva della prescrizione). La Corte di merito ha correttamente applicato tale principio giurisprudenziale rilevando che non risultava evidente in atti alcuna situazione sostanziale che potesse giustificare il proscioglimento in merito del F., da privilegiare rispetto alla declaratoria della causa estintiva del reato per prescrizione.
Risultano, invece, fondate, nei soli termini di seguito indicati, le doglianze di parte, espresse nei motivi quarto e quinto dei ricorso del difensore e nel motivo secondo dell’impugnazione dello stesso imputato, relativamente alla qualificazione giuridica dei fatto in questione. Profilo questo che, nell’economia del giudizio, mantiene la sua rilevanza anche in presenza di una causa estintiva, per la ricaduta che, agli effetti civili, assume la caratterizzazione giuridica ai fini della determinazione del quantum risarcitorio.
Orbene, in materia di lesioni personali derivanti dalla pratica dello sport, le elaborazioni dottrinarie e giurisprudenziali hanno, da tempo, definito i contorni della nozione di illecito sportivo, nozione che ricomprende tutti quei comportamenti che, pur sostanziando infrazioni delle regole che governano lo svolgimento di una certa disciplina agonistica, non sono penalmente perseguibili, neppure quando risultano pregiudizievoli per l’integrità fisica di un giocatore avversario, in quanto non superano la soglia del c.d. rischio consentito. Si tratta di un’area di non punibilità, la cui giustificazione teorica non può che essere individuata nella dinamica di una condizione scriminante. Il quesito interpretativo se l’esimente in questione debba essere ricondotta al paradigma del consenso dell’avente diritto, di cui all’articolo 50 Cp, e dunque all’ambito concettuale di una tipica causa di giustificazione prevista dal sistema positivo, ovvero all’area delle cause di giustificazione c.d. non codificate è stato risolto dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte nel secondo senso, in considerazione dell’interesse primario che l’ordinamento statuale riconnette alla pratica dello sport (cfr., tra le altre, Cassazione, Sezione quarta, 2765/99, rv. 217643; idem, Sezione quinta, 8910/00, rv 216716). Tale interpretazione deve essere certamente ribadita, vuoi perché la riconducibilità ad una tipica causa di giustificazione comporterebbe non trascurabili problemi di coordinamento con il generale principio della non disponibilità di beni giuridici fondamentali, quali la salute od anche la vita, dotati, certamente, di valenza costituzionale, vuoi perché, in effetti, alla pratica sportiva l’ordinamento giuridico assegna un ruolo di assoluto rilievo.
La considerazione privilegiata attiene sia ad una duplice prospettiva, sia individuale, sul piano della tutela della persona, sia di carattere sociale: entrambe meritevoli di protezione.
Sotto il primo profilo, rileva la funzione altamente educativa dello sport, soprattutto agonistico, sotto forma non solo di cultura fisica, ma di educazione del giovane praticante al rispetto delle norme ed all’acquisizione della regola di vita secondo cui il conseguimento di determinati obiettivi (quale può essere la vittoria di una gara o il miglioramento di record personale) é possibile solo attraverso l’applicazione, il sacrificio e l’allenamento e, soprattutto, deve essere il risultato di tali componenti, senza callide o pericolose scorciatoie. Ed in tale prospettiva, lo sport diventa anche formidabile palestra di vita, preparando i giovani ad affrontare, con lo spirito giusto, la grande competizione della vita che li attende e per la quale saranno, certamente, meglio attrezzati ove interiorizzino valori come sacrificio, applicazione, rispetto delle regole e del prossimo.
La valenza positiva dello sport la si coglie, in modo più vistoso, in chiave sociale, con riferimento alle discipline di squadra, in quanto al valore del benessere fisico, si accompagna quello della socializzazione, con evidente ricaduta nella sfera di previsione dell’articolo 2 della Carta Costituzionale, alla luce del riferimento alle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità, tra le quali sono certamente da ricomprendere anche le associazioni sportive. Senza dire, poi, dell’ulteriore profilo di utilità sociale connesso al fatto che lo sport può aiutare le istituzioni a distogliere i giovani da pericolose forme di devianza.
Funzionale al perseguimento di questi valori è il principio di lealtà e di rispetto dell’avversario, codificato mediante regole tassative che ciascun atleta, al momento del tesseramento, accetta consapevolmente, impegnandosi alla rigorosa osservanza, a pena di specifiche sanzioni. Non a caso tutti i regolamenti delle federazioni sportive annoverano tra i principi fondamentali quello della lealtà e della correttezza, che costituisce valore fondante di ciascun ordinamento.
Orbene, proprio sulla base di tali principi è stata ritagliata la nozione di illecito sportivo, con riferimento all’inosservanza sia dei canoni di condotta generalmente previsti per ciascuna disciplina (ad esempio, determinate tipologie comportamentali anche estranee alla competizione vera e propria; tesseramenti fraudolenti od iniziative volte ad alterare il regolare svolgimento di una gara ed altro ancora), sia delle specifiche regole di gioco che devono essere osservate nell’agone sportivo e che compongono la parte tecnica del regolamento di ciascuna federazione. L’area del rischio consentito deve ritenersi coincidente con quella delineata dal rispetto di quest’ultime regole, che individuano, secondo una preventiva valutazione fatta dalla normazione secondaria (cioè dal regolamento sportivo), il limite della ragionevole componente di rischio di cui ciascun praticante deve avere piena consapevolezza sin dal momento in cui decide di praticare, in forma agonistica, un determinato sport. Le regole tecniche mirano, infatti, a disciplinare l’uso della violenza, intesa come energia fisica positiva, tale in quanto spiegata in forme corrette al perseguimento di un determinato obiettivo, conseguibile vincendo la resistenza dell’avversario, (quale può essere l’impossessamento di un pallone conteso o la realizzazione di un goal nel calcio, calcetto, hockey, pallanuoto, pallamano; di un canestro nel basket o di una meta nel rugby et similia; o ancora il superamento dell’avversario nel pugilato, nella lotta ed altro ancora).
Posto che l’uso della forza fisica, nel senso anzidetto, può essere causa di pregiudizi per l’avversario che cerchi di opporre regolare azione di contrasto, il rispetto delle regole segna il discrimine tra lecito ed illecito in chiave sportiva. Ma neppure in ipotesi di violazione di quelle norme, tale da configurare illecito sportivo, viene travalicata l’area del rischio consentito, ove la stessa violazione non sia volontaria, ma rappresenti, piuttosto, lo sviluppo fisiologico di un’azione che, nella concitazione o trance agonistica (ansia del risultato), può portare alla non voluta elusione delle regole anzidette. Tutte le volte in cui quella violazione sia, invece, voluta, e sia deliberatamente piegata al conseguimento dei risultato, con cieca indifferenza per l’altrui integrità fisica o, addirittura, con volontaria accettazione del rischio di pregiudicarla, allora, in caso di lesioni personali, si entra nell’area del penalmente rilevante, con la duplice prospettiva del dolo o della colpa. Il dolo ricorre quando la circostanza di gioco è solo l’occasione dell’azione volta a cagionare lesioni, sorretta dalla volontà di compiere un atto di violenza fisica (per ragioni. estranee alla gara o per pregressi risentimenti personali o per ragioni di rivalsa, ritorsione o reazione a falli precedentemente subiti, in una logica dunque punitiva o da contrappasso).
E’ evidente che, ai fini dell’indagine in questione, risulta decisivo accertare se il fatto si sia o meno verificato nel corso di una tipica azione di gioco, in quanto in ipotesi alternativa ricorre sempre una fattispecie dolosa.
Quando, invece, la violazione delle regole avvenga nel corso di un’ordinaria situazione di gioco, il fatto avrà natura colposa, in quanto la violazione consapevole è finalizzata non ad arrecare pregiudizi fisici all’avversario, ma al conseguimento in forma illecita, e dunque antisportiva di un determinato obiettivo agonistico, salva, ovviamente, la verifica in concreto che lo svolgimento di un’azione di gioco non sia stato altro che mero pretesto per arrecare, volontariamente, danni all’avversario.
Orbene, applicando tali principi alla fattispecie in esame, è agevole rilevare che dall’esposizione della sentenza impugnata, integrata, per quanto di ragione, dalla motivazione di primo grado, non emerge alcun elemento neppure dalle dichiarazioni della persona offesa che potesse indurre a ritenere che il F. avesse profittato delle circostanze di tempo e luogo per colpire deliberatamente il D., sull’impulso di motivazioni estranee allo svolgimento della partita.
E’ risultato, inoltre, che il fatto lesivo ha avuto luogo nel corso di un’ordinaria azione di gioco, sugli sviluppi di un corner, nella tipica situazione che si verifica quando il pallone, dopo la battuta del calcio d’angolo, spiove in area avversaria e viene conteso dal portiere e dagli altri giocatori. Nello specifico, il D., in elevazione, era saltato più in alto degli avversari e, sia pure contrastato, era riuscito a respingere la sfera e poi, in fase di ricaduta, aveva subito l’azione fallosa del F. che lo aveva colpito con una gomitata.
Quindi, certa la circostanza di gioco, certa l’azione fallosa per violazione di una specifica regola di gioco (tipico fallo sul portiere) ed altrettanto certo l’effetto lesivo, non risulta indicata prova alcuna che l’impatto sia stato volontariamente inteso ad arrecare pregiudizio all’integrità fisica dell’avversario, piuttosto che evento conseguente ad un’intempestiva azione di contrasto (il portiere aveva già colpito il pallone) caratterizzata da salto scomposto (con le braccia allargate ed i gomiti alzati) ovvero da volontaria violazione di regole di gioco (fallo da frustrazione) non accompagnata però da univoca volontà di ledere. In questa logica, la parte motiva della sentenza impugnata offre un elemento di particolare pregnanza che, riduttivamente, è stato valorizzato dal giudice di merito, al solo fine di ribadire il giudizio di riconducibilità del fatto lesivo al F.. E cioè la circostanza che, al termine della partita, l’atleta si sia recato prontamente nello spogliatoio avversario per sincerarsi delle condizioni del D., ad eloquente riprova, ancorché postuma, non solo che era stato proprio lui l’autore del fallo, ma, soprattutto, che non v’era stato alcun pregresso risentimento od alcuna volontà di far male.
2. - Per tutto quanto precede, il fatto lesivo per cui è causa deve essere riqualificato, ai sensi dell’articolo 590 Cp, come fatto colposo, con conseguente statuizione nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto che qualifica come reato di lesioni colpose. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 20 gennaio 2005.
Depositato in cancelleria il 23 maggio 2005
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
SENTENZA
MOTIVI DELA DECISIONE
Con sentenza emessa il 24 mag. 2002, il tribunale di Trapani dichiarava G. G. responsabile del delitto di lesioni colpose gravi [1] commesso il 25 ago. 999 in danno di V. G. colpendolo al ginocchio destro, durante una partita amichevole di calcio a cinque, con una entrata in scivolata di estrema irruenza e violenza, senza regolare e coordinare il proprio sconnesso intervento in considerazione della dinamica dell’azione di gioco e della posizione assunta dal pallone, si da aver cagionato al predetto V., rovinato a terra sul ginocchio sinistro, la rottura bilaterale dei tendini rotulei di entrambe le ginocchia.
Avverso detta sentenza proponevano appello l’imputato deducendo l’erroneità dell’ordinanza non ammissiva dell’esame del consulente tecnico dott. Montante e di ulteriore ordinanza reiettiva della richiesta, formulata con riferimento all’art. 507 c.p.p., di esame testimoniale di spettatori della partita, e lamentando la mancata assoluzione per insussistenza del fatto.
Con sentenza emessa in data 9 mag. 2003 la corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza impugnata, determinava la pena in 200,00 euro di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.
La corte territoriale affermava l’insussistenza degli estremi per procedere alla rinnovazione parziale del dibattimento per raccogliere la prova denegata dal primo giudice, e ciò in quanto la ricostruzione del fatto, e segnatamente della dinamica dell’incidente, così come operata nella sentenza impugnata sulla base del plurimo e convergente dato testimoniale oltre che delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, era da ritenersi con evidenza del tutto corretta e condivisibile, essendo emerso che il G. aveva operato un intervento in scivolata molto violento e duro, appoggiando una mano a terra e quindi colpendo il V. con ambo le gambe, una dele quali, distesa a terra, aveva attinto il pallone e la caviglia della vittima, mentre l’altra, alzata, aveva raggiunto il ginocchio destro di quest’ultima, la quale, di conseguenza, era caduta poggiando sul ginocchio sinistro.
Tali risultanze, secondo la corte di merito, destituivano di fondamento la ricostruzione della vicenda operata dall’imputato il quale, dopo aver negato di essersi appoggiato con una mano a terra, aveva sostenuto di aver colpito soltanto il pallone, e che la caduta al suolo del V. era dipesa dalle modalità scomposte e goffe del tentativo da lui operato di evitare l’ostacolo, saltandolo per finire inginocchiato a terra.
Ciò posto, i secondi giudici affermavano che la causa di giustificazione non codificata dell’esercizio di un’attività sportiva, ravvisata dalla giurisprudenza di legittimità, in tanto può, secondo detta giurisprudenza, configurarsi in quanto le lesioni derivate dall’esercizio di detta attività siano state procurate nel rispetto delle regole alle quali la singola pratica sportiva è informata, nel senso che (e tanto vale indubbiamente per il gioco del calcio, nel quale è possibile e frequente lo scontro fisico tra giocatori, on esiti anche gravi) il comportamento lesivo può ritenersi corretto e scriminato soltanto ove posto in essere nel rispetto delle regole della disciplina specifica e del dovere di lealtà nei riguardi dell’avversario.
Nel caso in esame, escluso il dolo, il comportamento tenuto dall’imputato era stato indubbiamente colposo, per avere egli interpretato l’evento sportivo in corso come una competizione effettiva, quindi animato da un agonismo non conferente sulla situazione concreta, per aver impostato la manovra di contrasto in scivolata del V. senza governarne adeguatamente il proprio slancio, la propria forza fisica e soprattutto per averlo colpito sia alla caviglia, sia al ginocchio destro mentre tentava il salto, senza che questo specifico fallo avesse alcuna utilità rispetto all’intento di allontanare il pallone che si trovava a terra spinto dal piede della persona offesa.
Donde la violazione delle regole calcistiche e delle norme di prudenza, stante la sproporzione e l’eccessività dell’intervento a fronte delle caratteristiche dell’incontro di calcio, a cinque giocatori per parte (già per questo differenziatesi dal calcio tradizionale ad undici giocatori contrapposti per il minor contenuto agonistico), avente carattere amichevole in quanto organizzato estemporaneamente da un gruppo di amici e conoscenti, alcuni dei quali non avevano (a differenza dell’imputato, il quale aveva militato nella serie B di calcio a cinque) mai giocato a calcio, nonché a contenuto agonistico limitato, svoltosi sulla sabbia ed in assenza di arbitro.
Avverso la sentenza resa dalla Corte territoriale ha proposto ricorso l’imputato deducendo i seguenti motivi: mancata assunzione di prova decisiva e mancata motivazione del dibattimento per udire il teste dott. Montante, manifesta illogicità della motivazione quanto alla decisività di detta prova; mancata assunzione di prova decisiva e mancata rinnovazione del dibattimento per l’audizione dei consulenti tecnici Lauria e Vento e manifesta illogicità della motivazione sul punto; mancata assunzione d
I prova decisiva e mancata rinnovazione del dibattimento per l’audizione degli spettatori della partita; manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, sull’assunto che la ricostruzione del fato sarebbe inverosimile, come, se disposta consulenza, i consulenti avrebbero ritenuto; inoltre, la circostanza che il pallone fu spedito in fallo laterale dimostra, secondo il ricorrente, che unico obiettivo dell’imputato era stato quello di colpire il pallone medesimo.
La Corte osserva quanto segue: i motivi sopra assunti sub nn. 1), 2) e 3), tutti concernenti gli asseriti vizi di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 606 c.p.p., sono inammissibili per difetto di requisito di specificità prescritto dall’art. 581, lett. c), c.p.p. a pena di inammissibilità sancita dall’art. 591, co. 1, lett. c) dello steso codice.
Invero la motivazione della sentenza impugnata da adeguatamente conto, in termini di acquisita certezza processuale, di un colpo violento sferrato dall’imputato al ginocchio destro di V. G., nella fase di gioco in questione, ed a fronte dell’accertata rottura traumatica bilaterale dei tendini rotulei della persona offesa, caduta sull’altro ginocchio a seguito del colpo subito, e pertanto da altresì conto, sia pure in parte implicitamente, dell’inesistenza della necessità di ulteriori indagini mediante parziale rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in secondo grado onde accertare le concrete modalità della condotta incriminata ed il nesso tra la medesima ed il grave evento lesivo.
A fronte di detta motivazione il ricorrente si limita ad affermare, del tutto genericamente, l’esistenza di imprecisati pregressi danni fisici dai quali la persona offesa sarebbe stata affetta per mettere in dubbio, del tutto indebitamente alla luce delle risultanze valorizzate dai giudici di merito, la sussistenza causale del nesso.
Ne lo stesso ricorrente chiarisce minimamente in che consista la pretesa decisività delle prove delle quali lamenta la mancata assunzione da parte dei secondi giudici, e neppure evidenzia (al di la dell’uso di espressioni del tutto generiche in ordine all’essere la rilevanza delle prove stata connessa alla presunta strattezza dell’intervento denegato e ad un preteso miglior punto di osservazione degli spettatori rispetto a quello dei testi presenti sul campo a breve distanza dal punto di verificazione del fatto) l’asserita illogicità manifesta della complessiva ricostruzione del fatto, motivatamente ritenuta dai secondi giudici tale, in quanto provata, da non giustificare il ricorso alla rinnovazione parziale del dibattimento in grado di appello ex art. 603 c.p.p.
A tale ultimo riguardo questa Corte osserva che, per giurisprudenza di legittimità assolutamente costante dopo la pronuncia della sentenza delle sezioni Unite di questa Corte 24/1/1996, n. 2780, Panigoni ed alt., l’istituto di cui all’art. 603 c.p.p. ha carattere eccezionale e presuppone l’impossibilità di decidere allo stato degli atti, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, non suscettibile di sindacato in sede di legittimità ove congruamente e logicamente motivato, il provvedere negativamente sulla relativa richiesta (Cass. Sez. VI 15/3/1996, n. 7047, PG in proc. Riberto; Cass. Sez. I 12/3/1998, n. 5267, Fiore; Cass. Sez. V 17/3/1999, n. 6379, Bianchi ed alt.; Cass. sez. I 22/3/1999, n. 9531, PG in proc. Merlino; Cass. sez. V 21/4/1999, n. 7659, Jovino; Cass. Sez. VI 28/6/1999, n. 9151, Capitani; Cass. Sez. III 19/10/1999, n. 13071, Crivelli ed alt.; Cass. Sez. II 26/4/2000, n. 8106, Accesola; Cass. Sez. VI 2/21/2002, n. 68, PG in proc. Raviolo; vedasi anche Cass. Sez. V 16/5/2000, n. 8891, Callegari, a tenore della quale: in tema di rinnovazione, in appello, dell’istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito, con i motivi d’impugnazione, di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda; invero, in considerazione del principio di completezza dell’istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell’uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti.
Non così, viceversa, nell’ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, l motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativi della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti all’affermazione, o negazione, di responsabilità). In definitiva, il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione parziale dell’istruzione dibattimentale in grado di appello in tanto sarebbe stato censurabile nella presente sede di legittimità, sotto il dedotto profilo del vizio di cui alla lett. e) dell’art. 606 c.p.p. in quanto il ricorrente avesse proposto argomentazioni specifiche tali da dimostrare (il che non si da in relazione al ricorso in esame), indipendentemente dall’esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, l’esistenza nell’apparato motivazionale posto a base della medesima, di lacune o illogicità manifeste, ricavabili dal testo del provvedimento medesimo (o anche, dopo la modifica dell’art. 606, lett. e) c.p.p. apportata dall’art. 8 della legge 20 feb. 2006, n. 46, da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi del gravame) e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state verosimilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all’assunzione o alla riassunzione di prove determinate in grado di appello. E quanto all’ulteriore vizio dedotto incorso, di cui alla lett. d) dell’art. 606 c.p.p., si è già rilevata la assoluta del suddetto motivo, dal momento che il ricorrente suggerisce un indagine ad explorandum senza indicare specifici e concreti elementi fattuali che, se provati, avrebbero sovvertito il giudizio, sicché la censura non va oltre il limite di una eventualmente possibile diversa prospettazione valutativa, neppure adeguatamente chiarita e comunque insufficiente a delineare il carattere di decisività delle prove richieste. Il quarto motivo, concernente l’affermazione di responsabilità, è infondato, essendo affidato all’incontestabile deduzione di una pretesa inverosimiglianza di un intervento tanto agile e controllato quale quello ascritto all’imputato che, in quanto giocatore di sottocategoria non sarebbe stato in grado di compierlo, ed all’assunto, irrilevante alla luce della motivazione della sentenza impugnata, che egli ebbe a colpire (anche) il pallone (circostanza questa, idonea ad escludere il dolo del delitto di lesioni, ascritto peraltro a titolo colposo), senza che il ricorrente confuti le ragioni di diritto illustrate nella sentenza impugnata in riferimento alla sussistenza della colpa correlata alle modalità della condotta correlata al tipo di competizione amichevole in atto (vedasi, a sostegno della fondatezza di tale operata correlazione e della conseguenze trattene dai secondi giudici, Cass. sez. IV 12/1/99, n. 2765, PG, in proc. Bernava, Cass. sez. V 30/41992, n. 9627, Lolli, con riguardo, rispettivamente, ad una fattispecie di attività sportiva consistita in una esibizione- allenamento, e ad altra consistita in un incontro di calcio tra dilettanti, entrambe ritenute intrinsecamente tali da richiedere, da parte dei contendenti particolare cautela e prudenza per evitare il pregiudizio fisico per l’avversario, quindi un maggior controllo dell’ardore agonistico).
Per le sin qui esposte ragioni il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del repente giudizio di legittimità.
Roma, 10 mag. 2006.
Depositata in Cancelleria il 6 ottobre 2006.
NOTE:
[1] L’art. 590 del codice penale punisce “chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale”. La pena prevista è diversa a seconda se si tratti di una lesione “grave” o “gravissima”.
http://www.eius.it/giurisprudenza/2006/111.asp
Corte di cassazione
Sezione IV penale
Sentenza 6 ottobre 2006, n. 33577
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza emessa il 24 maggio 2002 il Tribunale di Trapani dichiarava G. Giovanni responsabile del delitto di lesioni colpose gravi commesso il 25 agosto 1999 in danno di V. Giuseppe colpendolo al ginocchio destro, durante una partita amichevole di calcio a cinque, con una "entrata in scivolata" di estrema irruenza e violenza, senza regolare e coordinare il proprio sconnesso intervento in considerazione della dinamica dell'azione di gioco e della posizione assunta dal pallone, sì da aver cagionato al predetto V., rovinato a terra sul ginocchio sinistro, la rottura bilaterale dei tendini rotulei di entrambe le ginocchia.
Avverso detta sentenza proponeva appello l'imputato deducendo la erroneità dell'ordinanza non ammissiva dell'esame del consulente tecnico dott. M. e di ulteriore ordinanza recettiva della richiesta, formulata con riferimento all'art. 507 c.p.p., di esame testimoniale di spettatori della partita, e lamentando la mancata assoluzione per insussistenza del fatto.
Con sentenza emessa in data 9 maggio 2003 la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza impugnata, determinava la pena in euro 200 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.
La Corte territoriale affermava la insussistenza degli estremi per procedere alla rinnovazione parziale del dibattimento per raccogliere la prova denegata dal primo giudice, e ciò in quanto la ricostruzione del fatto - e segnatamente della dinamica dell'incidente - così come operata nella sentenza impugnata sulla base del plurimo e convergente dato testimoniale oltre che delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, era da ritenersi con evidenza del tutto corretta e condivisibile, essendo emerso che il G. aveva optato un intervento in scivolata molto violento e duro, appoggiando una mano a terra e quindi colpendo il V. con ambo le gambe, una delle quali, distesa a terra, aveva attinto il pallone e la caviglia della vittima, mentre l'altra, alzata, aveva raggiunto il ginocchio destro di quest'ultima, la quale, di conseguenza, era caduta poggiando sul ginocchio sinistro.
Tali risultanze, secondo la Corte di merito, destituivano di fondamento la ricostruzione della vicenda operata dall'imputato il quale, dopo avere negato di essersi appoggiato con una mano a terra, aveva sostenuto di avere colpito soltanto il pallone, e che la caduta al suolo del V. era dipesa dalle modalità scomposte e goffe del tentativo da lui operato di evitare l'ostacolo, saltandolo per finire inginocchiato a terra.
Ciò posto, i secondi giudici affermavano che la «causa di giustificazione non codificata dell'esercizio di un'attività sportiva, ravvisata dalla giurisprudenza di legittimità, in tanto può, secondo detta giurisprudenza, configurarsi in quanto le lesioni derivate dall'esercizio di detta attività siano state procurate nel rispetto delle regole alle quali la singola pratica sportiva è informata, nel senso che (e tanto vale indubbiamente per il gioco del calcio, nel quale è possibile e frequente lo scontro fisico tra i giocatori, con esiti anche gravi) il comportamento lesivo può ritenersi corretto e scriminato soltanto ove posto in essere nel rispetto delle regole della disciplina specifica e del dovere di lealtà nei riguardi dell'avversario».
Nel caso in esame, escluso il dolo, il comportamento tenuto dall'imputato era stato indubbiamente colposo, «per avere egli interpretato l'evento sportivo in corso come una competizione effettiva, quindi animato da un agonismo non conferente alla situazione concreta, per avere impostato la manovra di contrasto in scivolata del V. senza governare adeguatamente il proprio slancio, la propria forza fisica e soprattutto per averlo colpito sia alla caviglia, sia al ginocchio destro mentre tentava il salto, senza che questo specifico fallo avesse alcuna utilità rispetto all'intento di allontanare il pallone che si trovava a terra spinto dal piede della persona offesa».
Donde la violazione delle regole calcistiche e delle norme di prudenza, stante la sproporzione e l'eccessività dell'intervento a fronte della caratteristiche dell'incontro di calcio, a cinque giocatori per parte (già per questo differenziantesi dal calcio tradizionale ad undici giocatori contrapposti per il minor contenuto agonistico), avente carattere amichevole in quanto organizzato estemporaneamente da un gruppo di amici e conoscenti, alcuni dei quali non avevano (a differenza dell'imputato, il quale aveva militato nella serie B di calcio a cinque) mai giocato a calcio, nonché a contenuto agonistico limitato, svoltosi sulla sabbia ed in assenza di un arbitro.
Avverso la sentenza resa dalla Corte territoriale ha proposto ricorso l'imputato deducendo i seguenti motivi:
1) la mancata assunzione di prova decisiva e mancata rinnovazione del dibattimento per udire il teste dott. M., manifesta illogicità della motivazione quanto alla decisività di detta prova;
2) mancata assunzione di prova decisiva e mancata rinnovazione del dibattimento per l'audizione dei consulenti tecnici L. e V. e manifesta illogicità della motivazione sul punto;
3) mancata assunzione di prova decisiva e mancata rinnovazione del dibattimento per l'audizione degli spettatori della partita;
4) manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, sull'assunto che la ricostruzione del fatto sarebbe inverosimile, come, se disposta consulenza, i consulenti avrebbero ritenuto; inoltre, la circostanza che il pallone fu spedito in fallo laterale dimostra, secondo il ricorrente, che unico obiettivo dell'imputato era stato quello di colpire il pallone medesimo.
La Corte osserva quanto segue.
I motivi sopra riassunti sub nn. 1), 2) e 3) - tutti concernenti gli asseriti vizi di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 606 c.p.p., sono inammissibili per difetto di requisito di specificità prescritto dall'art. 581, lett. c), c.p.p. a pena di inammissibilità sancita dall'art. 591, comma 1, lett. c), dello stesso codice.
Invero la motivazione della sentenza impugnata dà adeguatamente conto, in termini di acquisita certezza processuale, di un colpo violento sferrato dall'imputato al ginocchio destro di V. Giuseppe, nella fase di gioco in questione, ed a fronte dell'accertata rottura traumatica bilaterale dei tendini rotulei della persona offesa, caduta dall'altro ginocchio a seguito del colpo subito, e pertanto dà altresì conto, sia pure in parte implicitamente, della inesistenza della necessità di ulteriori indagini mediante parziale rinnovazione della istruzione dibattimentale in secondo grado onde accertare le concrete modalità della condotta incriminata ed il nesso causale tra la medesima ed il grave evento lesivo.
A fronte di detta motivazione il ricorrente si limita ad affermare, del tutto genericamente, la esistenza di imprecisati "pregressi danni fisici" dai quali la persona offesa sarebbe stata affetta per mettere in dubbio, del tutto inattendibilmente alla luce della risultanze valorizzate dai giudici di merito, la sussistenza del nesso causale.
Né lo stesso ricorrente chiarisce minimamente in che consiste la pretesa decisività delle prove delle quali lamenta la mancata assunzione da parte dei secondi giudici, e neppure evidenzia (al di là dell'uso di espressioni del tutto generiche in ordine all'essere la irrilevanza delle prove stata connessa "alla presunta astrattezza dell'intervento denegato" e ad un preteso miglior punto di osservazione degli spettatori rispetto a quello dei testi presenti sul campo a breve distanza dal punto di verificazione del fatto) l'asserita illogicità manifesta della complessiva ricostruzione del fatto, motivatamente ritenuta dai secondi giudici tale, in quanto provata, da non giustificare il ricorso alla rinnovazione parziale del dibattimento in grado di appello ex art. 603 c.p.p.
A tale riguardo questa Corte osserva che, per giurisprudenza di legittimità assolutamente costante dopo la pronuncia della sentenza delle Sezioni unite di questa Corte 2780/1996, Panigoni ed altri, l'istituto di cui all'art. 603 c.p.p. ha carattere eccezionale e presuppone l'impossibilità di decidere allo stato degli atti, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, non suscettibile di sindacato in sede di legittimità ove congruamente e logicamente motivato, il provvedere negativamente sulla relativa richiesta (Cass., Sez. VI, 7047/1996, Pg in proc. Riberto; Sez. I, 5267/1998, Fiore; Sez. V, 6379/1999, Bianchi ed altri; Sez. I, 9531/1999, Pg in proc. Merlino; Sez. V, 7659/1999, Jovino; Sez. VI, 9151/1999, Capitani; Sez. III, 13071/1999, Crivelli ed altri; Sez. II, 8106/2000, Accertatola; Sez. VI, 68/2002, Pg in proc. Raviolo; v. anche Cass., Sez. V, 8891/2000, Callegari, a tenore della quale «In tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice pur investito - con i motivi di impugnazione - di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda; invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non potere decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile della stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione o negazione di responsabilità»).
In definitiva, il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione parziale della istruzione dibattimentale in grado di appello in tanto sarebbe stato censurabile nella presente sede di legittimità, sotto il dedotto profilo del vizio di cui alla lett. e) dell'art. 606 c.p.p. in quanto il ricorrente avesse proposto argomentazioni specifiche tali da dimostrare (il che non si dà in relazione al ricorso in esame), indipendentemente dalla esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, la esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della medesima, di lacune o illogicità manifeste, ricavabili dal testo del provvedimento medesimo (od anche, dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), c.p.p. apportata dall'art. 8 l. 46/2006, da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame) e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state verosimilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di prove determinate in grado di appello.
E quanto all'ulteriore vizio dedotto in ricorso, di cui alla lett. d) dell'art. 606 c.p.p., si è già rilevata la assoluta genericità del suddetto motivo, dal momento che il ricorrente suggerisce una indagine ad explorandum senza indicare specifici e concreti elementi fattuali che, se provati, avrebbero sovvertito il giudizio, sicché la censura non va oltre il limite di una eventualmente possibile diversa prospettazione valutativa, neppure adeguatamente chiarita e comunque insufficiente a delineare il carattere di "decisività" delle prove richieste.
Il quarto motivo, concernente l'affermazione di responsabilità, è infondato, essendo affidato alla inconsistente deduzione di una pretesa inverosimiglianza di un intervento tanto agile e controllato quale quello ascritto all'imputato che, in quanto "giocatore di sottocategoria" non sarebbe stato in grado di compierlo, ed all'assunto, irrilevante alla luce della motivazione della sentenza impugnata, che egli ebbe a colpire (anche) il pallone (circostanza, questa, idonea ad escludere il dolo del delitto di lesioni, ascritto peraltro a titolo colposo) senza che il ricorrente confuti le ragioni di diritto illustrate nella sentenza impugnata in riferimento alla sussistenza della colpa correlata alle modalità della condotta correlata al tipo di competizione amichevole in atto (vedansi, a sostegno della fondatezza di tale operata correlazione e delle conseguenze trattene dai secondi giudici, Cass., Sez IV, 2765/1999, Pg in proc. Bernava, e Cass., Sez. V, 9627/1992, Lolli, con riguardo, rispettivamente, ad una fattispecie di attività sportiva consistita in una esibizione-allenamento, e ad altra consistita in un incontro di calcio tra dilettanti, entrambe ritenute intrinsecamente tali da richiedere, da parte dei contendenti, particolare cautela e prudenza per evitare il pregiudizio fisico per l'avversario, e quindi un maggiore controllo dell'ardore agonistico).
Per le sin qui esposte ragioni il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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